CONSULENZA TECNICA
Si parla di “Consulenza Tecnica” nel caso in cui lo psicologo operi in ambito civile e di “Perizia” nel caso in cui operi in ambito penale.
Lo psicologo giuridico nominato dal Giudice viene indicato in ambito penale come “Perito” ed in ambito civile come “Consulente Tecnico d’Ufficio” (CTU), mentre sia nel civile che nel penale, se nominato non dal Giudice, ma dal privato cittadino, l’esperto è indicato come “Consulente Tecnico di Parte” (CTP).
In qualità di Perito o di Consulente Tecnico di Ufficio lo psicologo ha il compito di acquisire informazioni sulle condizioni psicologiche e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto o dei soggetti, al fine di fornire al Giudice elementi ulteriori su cui basare la propria decisione.
Ciascuna delle parti in causa, una volta nominato dal Giudice un CTU, ha diritto di nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte, il cui ruolo è quello di assistere il cliente valutando la correttezza metodologica dell’operato del CTU, producendo ulteriore documentazione clinica ed elaborando osservazioni critiche da porgere all’attenzione del Giudice.